Opere pubbliche
| Contenuti: |
| Canoni di locazione e di affitto |
| dlgs 33/2013 |
| Art. 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti |
L’istituto non opera locazioni e non paga affitti.
Ultima revisione il 17-09-2024





