Titolari di incarichi dirigenziali (Dirigenti non generali)

Dirigenza

Il dirigente scolastico, Alessandro Domenico Mazzaferro, riceve per appuntamento.
Telefono ufficio:  035 841 017; e-mail: dirigente@iccalcinate.edu.it

  1. curriculum vitae dirigente scolastico
  2. Atto di nomina 2014 / atto di nomina 2017  / Atto di nomina 2020atto di nomina 2023
  3. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
  4. Compensi: compensi DS 2018.pdf; compensi DS 2019.pdf; compensi DS 2020.pdf; compensi DS 2021.pdf; compensi DS 2022.pdf
  5. DICHIARAZIONE-ALTRI-INCARICHI-A-CARICO-DELLA-FINANZA-PUBBLICA

    Informazioni di trasparenza pubblicate a norma di legge

    I nominativi, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative nella Pubblica Amministrazione, sono presenti anche sul sito del MIUR  nella pagina Trasparenza  (con accesso diretto ai dati pubblicati).

    Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (Dsga)

    Sabrina Aceti

    e-mail: dsga@iccalcinate.edu.it

    Il Dsga:

    • sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili;
    • cura l’organizzazione della Segreteria;
    • redige gli atti di ragioneria ed economato;
    • dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA;
    • lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

    Dirigenza

    Contenuti:
    Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
    Curriculum;
    Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali;
    I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione;
    Elenco delle posizioni dirigenziali integrato anche da relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle P.A., individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure di selezione.
    Da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi la cessazione dell’incarico
    Art. 10, c. 8, let. d – Art. 15, c. 1,2,5 – Art. 41, c. 2,3
    Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

    8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui all’articolo 9:

    d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

    Art. 15 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

    1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
    a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
    b) il curriculum vitae;
    c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
    d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

    2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
    5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l’elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all’articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190..

    Ultima revisione il 17-09-2024