Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Contenuti:
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze. Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo. Curriculum vitae. Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.
D. Lgs n. 33/2013 – Art. 14, comma 1, lettera c:
Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. 
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: (comma così modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016: clicca qui )
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.E altri articoli.

 

Periodo di validità

Il nostro Consiglio di Istituto è stato eletto nel mese di novembre dell'anno 2021 ed ha validità per il triennio 2021-24

Che cos’è il Consiglio di Istituto?

Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono:

  • otto rappresentanti del personale docente- due rappresentanti del personale A.T.A.
  • quattro rappresentanti dei genitori
  • quattro rappresentanti degli alunni

Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l’attuale normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale.

Retribuzioni e

CV

La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili.

Compiti e funzioni

Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.

In particolare, adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre, il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

    Ultima revisione il 26-03-2024